Autovetture dei professionisti: la verifica del numero massimo

Le regole fiscali riguardanti le vetture, come noto, sono molto restrittive, in quanto permettono la deducibilità dei costi connessi così come la detrazione dell’IVA assolta in sede di acquisto in misura oltremodo limitata. Se questo vale per le imprese, a maggior ragione lo si deve confermare per i professionisti, visto che per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo valgono ulteriori restrizioni in merito al numero dei veicoli fiscalmente rilevanti; su questo aspetto consta una recente sentenza che parrebbe imporre un ulteriore giro di vite relativamente a tale aspetto.

L’auto del professionista

La regola generale, applicabile alla generalità dei lavoratori autonomi (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, consulenti e ogni altra figura professionale), è quella dell’articolo 164, comma 1, lettera b), TUIR. In assenza di uso esclusivamente strumentale (difficilmente configurabile per un professionista), il Legislatore riconosce una deducibilità limitata al 20% dei costi sostenuti per il veicolo, sia in conto capitale (ammortamento, leasing e noleggio), sia per le spese di gestione (carburante, manutenzione, assicurazione, bollo, pedaggi autostradali, parcheggi).

Oltre alla percentuale di deducibilità, la norma pone un secondo vincolo: un tetto massimo al costo del veicolo su cui calcolare la deduzione. Questo limite si applica alla quota di ammortamento, ma con regole analoghe impatta anche nel caso di noleggio e di vettura utilizzata in forza di un contratto di leasing.

Per il professionista il costo fiscalmente rilevante dell’autovettura non può eccedere 18.075,99 euro; questo limite di costo si riferisce al valore del veicolo comprensivo di IVA indetraibile (la quota di IVA non detratta si aggiunge al costo fiscale del bene), secondo le regole ordinarie di determinazione del costo dei beni strumentali.

Sotto il profilo IVA le regole sono più semplici, ma non meno limitanti: l’IVA assolta tanto in sede di acquisto del veicolo quanto quella relativa ai costi di esercizio può essere portata in detrazione nel limite del 40%. In relazione a quanto riepilogato, la disciplina del reddito professionale è allineata a quella prevista per il reddito d’impresa.

Il vincolo del veicolo unico

A differenza delle imprese, che possono dedurre i costi di più veicoli aziendali (sia pure nei limiti e con le percentuali previste, tenendo sempre in considerazione il principio di inerenza all’attività), il professionista individuale può dedurre le spese relative a un solo veicolo.

Non è quindi possibile, per il libero professionista, portare in deduzione i costi di due o più automobili contemporaneamente, anche se effettivamente utilizzate in modo alternato per l’attività.

Nel caso di studi associati o di associazioni professionali è prevista una regola specifica: il limite del veicolo unico opera per ciascun associato. Lo studio associato può quindi dedurre i costi delle autovetture utilizzate da ogni professionista associato: pertanto, se uno studio associato fosse composto da tre associati, sarebbero ammessi in deduzione i costi relativi a tre autovetture.

L’uso promiscuo al dipendente e il limite del numero delle vetture

Tra le varie ipotesi di impiego dei veicoli, la lettera b-bis dell’art. 164, TUIR, contempla l’ipotesi di vettura in uso promiscuo al dipendente: in questo caso è possibile dedurre i costi dell’auto nella misura maggiorata del 70%, peraltro senza alcun limite superiore al costo del veicolo. Qualora venga effettuato un adeguato addebito al dipendente per l’utilizzo privato dell’auto, l’IVA assolta sul costo di acquisto e sui costi di esercizio risulterebbe interamente detraibile.

La tesi più diffusa vuole che il limite al numero delle autovetture riguardi solo l’auto impiegata direttamente dal professionista, con la conseguenza che nel reddito professionale vi dovrebbe essere la possibilità di dedurre i costi anche per due auto: quelli di una prima vettura impiegata dal professionista, nel limite del 20%, nonché quelli per un’ulteriore auto (o più) concessa in uso promiscuo al dipendente, nella misura del 70%.

Su questa tesi si è espressa la C.G.T. II Lombardia 10 marzo 2026 n. 548/25/2026, affermando che:

“la previsione di cui all’art. 164, lett. b) bis laddove prevede una deducibilità al 70% per il veicolo dato in uso al dipendente prospetta un’alternatività con maggior percentuale di detrazione onde favorire la necessità di trasporto del personale collaborante”.

In definitiva, per i giudici, il limite di un’autovettura nel reddito professionale sarebbe una previsione generale che riguarda tutti i veicoli posseduti e impiegati nell’attività; si tratta di una tesi criticabile in quanto il testo letterale della norma porterebbe ad altre conclusioni, ma detta tesi potrebbe creare non pochi problemi in caso di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Fonte: Euroconference