Definite le regole per lo scambio dati sulle cripto-attività

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento 186865 del 22 giugno 2026 ha individuato i soggetti tenuti dall’anno 2026 (prima annualità interessata dal presente obbligo) alla comunicazione dei dati inerenti gli investitori in cripto-attività.

La comunicazione inerente le movimentazioni effettuate nel 2026 dovrà essere effettuata dai service provider entro il 30 giugno 2027 e conterrà le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale, il codice (IIN), e l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
  • i dati anagrafici dell’investitore (compreso il codice fiscale italiano, se esistente);
  • il nome della cripto-attività;
  • i dati degli acquisti e delle cessioni effettuati.

Sono esonerati dalla comunicazione all’Agenzia delle entrate i soggetti che, ricorrendo i requisiti di cui all’art.7, comma 7, D.Lgs. 194/2025 hanno trasmesso la notifica. Trattasi dei prestatori di servizi per le cripto-attività che espletano gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in conformità alle norme di un altro Stato membro o giurisdizione qualificata non-UE in base a criteri simili a quelli di cui all’art.7 e notificano tale circostanza all’Agenzia delle entrate.

Le comunicazioni devono essere trasmesse tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate (direttamente o tramite intermediari abilitati), in formato XML secondo le specifiche dell’allegato tecnico al provvedimento. L’Agenzia delle entrate sarà poi tenuta a trasmettere i dati alle altre amministrazioni entro il 30 settembre 2027 e stessa cosa verrà fatta dalle amministrazioni estere in merito agli investimenti dei residenti italiani all’estero.

Il Centro Operativo Pescara è l’ufficio competente per i controlli sugli obblighi di registrazione e comunicazione dei gestori di cripto-attività di cui all’art.7, D.Lgs. 194/2025 (CAO). I CAO registrati che non presentano la comunicazione nei termini ricevono un primo sollecito (con 60 giorni per adempiere) e, in caso di ulteriore inadempienza, un secondo sollecito (30 giorni).

Fonte: Euroconference