Detrazione “ritardata” per le fatture a cavallo d’anno

L’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 prevede che:

“Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione deve essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

  • esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione);
  • ricezione della fattura.

Quindi, è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto (che segue l’esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta su tale acquisto: l’art. 1, D.P.R. n. 100/1998 però afferma, in chiave di semplificazione, che:

“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Allo stesso modo, per i contribuenti che liquidano trimestralmente l’IVA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento alle fatture d’acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo mese successivo in linea con il relativo termine della liquidazione.

Ricezione della fattura

Tuttavia, quanto fatto nel corso del 2025 e descritto in precedenza non può essere fatto per le fatture di dicembre 2025 o del IV trimestre 2025 che saranno ricevute tramite SdI nel mese di gennaio 2026. Ciò in forza dell’ultimo inciso del citato art. 1, D.P.R. n. 100/1998 che recita “fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

FattispecieTrattamentoAnno detrazione
Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2025Devono concorrere alla liquidazione IVA del mese di dicembre 20252025
Fatture ricevute nel mese di gennaio 2025 (datate dicembre 2025) e registrate nel mese di gennaio 2026Devono necessariamente confluire nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2026 o successive2026
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2025 non registrate a dicembre 2025Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2025 da presentare entro il 30 aprile 20262025
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2025 e registrate dopo il 30 aprile 2026Possono essere detratte nel 2025 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale IVA integrativa relativa all’anno 20252025

Qualora il SdI non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale fatture e corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’IVA per il cliente. Il SdI comunicherà, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

Fonte: Euroconference