Gli acconti di imposta per il 2026

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’IRAP dovute per il periodo di imposta 2026. L’acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie:

  1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d’imposta 2025;
  2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d’imposta 2026 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle Entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 25% (ridotta all’8,33% se viene pagato a seguito dell’emissione del c.d. “avviso bonario”), salvo che si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

Contribuenti assoggettati agli ISA (Indicatori sintetici di affidabilità)

Si rammenta che con l’art. 58, D.L. n. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (IRPEF, IRES e IRAP) con il metodo storico. Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
  • i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR a società, associazioni e imprese assoggettate agli ISA con il requisito della soglia di ricavi o compensi.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

Contribuenti non assoggettati agli ISA (Indicatori sintetici di affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate:

  • la misura degli acconti IRPEF è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2025, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2026. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
  • la misura degli acconti IRES è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2025, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2026. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versare a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
  • le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (IRAP) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi, sia per i soggetti IRPEF sia per quelli IRES, la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2025, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (IRPEF o IRES).

Si segnala infine che, per effetto della Legge di Bilancio 2026, ai fini della determinazione degli acconti 2026 con il metodo storico, le plusvalenze per le quali in dichiarazione è stata scelta la rateazione devono essere considerate per l’intero ammontare nella base di calcolo.

Compensazione

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (IRPEF, IRES o IRAP).

Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’IVA e all’IRAP vige l’obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo (salvo specifici esoneri normativamente previsti), necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24.

Limiti alla compensazione

Per effetto di talune specifiche disposizioni normative sussistono limitazioni al diritto alla compensazione “orizzontale” di crediti d’imposta in presenza di somme iscritte a ruolo. Più nello specifico:

  • ai sensi dell’articolo 31, D.L. n. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011;
  • per effetto dell’art. 37, co. 49-quinquies, D.L. n. 223/2006 i contribuenti non possono esercitare la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale, in presenza di iscrizioni a ruolo per le imposte erariali e relativi accessori, in base alle norme vigenti, compresi gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti, nonché di iscrizioni a ruolo e i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a un importo attualmente pari a 50.000 euro.

Fonte: Euroconference