Iper-Ammortamento 2026

La legge di Bilancio 2026, nell’ambito delle numerose novità in tema di incentivi alle imprese, ha introdotto il nuovo iper-ammortamento, che sostituisce i precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.

In particolare, l’art. 1, commi 427 ss., ha previsto, ai fini delle imposte sui redditi, che per i titolari di reddito d’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è maggiorato il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

La maggiorazione è stabilita nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione spetta per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2026 al 30 settembre 2028, a condizione che i beni agevolati siano stati prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Soggetti interessati

Possono fruire della maggiorazione i soli soggetti titolari di reddito d’impresa.
Il beneficio non spetta alle imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. La maggiorazione spetta per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2026 al 30 settembre 2028, a condizione che i beni agevolati siano stati prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Sono considerati agevolabili ai fini della maggiorazione:

  1. i beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V, annessi alla legge di Bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  2. i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinata all’autoconsumo, anche a distanza, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 119/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. n. 181/2023.

Per l’accesso al beneficio, è necessario trasmettere, in via telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni, concernenti gli investimenti agevolabili. In particolare, il GSE provvede alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione.

La maggiorazione è cumulabile con ulteriori agevolazioni, finanziate con risorse nazionali ed europee, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

La legge di Bilancio ha espressamente previsto che detta maggiorazione non si applica agli investimenti ammissibili al credito d’imposta 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2025, ovvero effettuati entro il 30 giugno 2026, ma prenotati (ordine accettato dal venditore e versamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione) entro il 31 dicembre 2025.

Se, nel corso del periodo di fruizione dell’iper-ammortamento, il bene agevolato viene ceduto a titolo oneroso ovvero destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti al medesimo soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa beneficiaria sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue, fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Scadenza

L’iper-ammortamento spetta per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Le modalità attuative della misura, con particolare riferimento alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, saranno fissate con un successivo decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Fonte: IPSOA Wolters Kluwer