Il D.L. n. 84/2025, introduce due importanti modifiche alla disciplina IVA dello split payment (art. 17-bis, D.P.R. n. 633/1972) e dell’inversione contabile (art. 17, D.P.R. n. 633/1972).
Split payment
Dal 1° luglio 2025 le società quotate sono uscite dal perimetro soggettivo di applicazione dello split payment, e a tal fine assume particolare rilevanza il momento di emissione della fattura elettronica. L’istituto dello split payment (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972), introdotto in Italia per contrastare l’evasione dell’IVA, prevede che per le operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti (tra cui, fino al 30 giugno 2025, le società quotate nell’indice FTSE MIB) l’IVA venga versata direttamente dall’acquirente all’Erario, anziché dal fornitore. L’art. 10, D. L. 84/2025, recependo la decisione UE 2023/1552, ha abrogato la lettera d) del comma 1-bis dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, escludendo così le società quotate dal perimetro dello split payment a partire dallo scorso 1° luglio 2025.
L’aspetto più importante riguarda l’individuazione della data di emissione della fattura elettronica come elemento discriminante per stabilire se un’operazione debba essere assoggettata o meno allo split payment. In particolare, la data riportata nel campo “data” della fattura elettronica rappresenta lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime. Tuttavia, la sola data formale non è sufficiente: occorre, infatti, considerare anche il momento di effettuazione dell’operazione e l’esigibilità dell’imposta, elementi che possono incidere sulla corretta individuazione del regime applicabile.
Operativamente, per i fornitori delle società quotate è necessario distinguere tra fatture immediate e fatture differite:
- nel primo caso (fattura immediata) il documento deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (consegna del bene o incasso del corrispettivo). Se la consegna è avvenuta il 30 giugno 2025, la fattura può essere emessa fino al 12 luglio, ma l’operazione rientra nel regime dello split payment in quanto la data di emissione deve risultare non oltre il 30 giugno;
- nel secondo caso (fattura differita) il documento può essere emesso entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma la data da indicare deve corrispondere all’ultima operazione del mese di riferimento o, convenzionalmente, alla fine del mese stesso. In tal modo, la fattura differita relativa a operazioni di giugno 2025, anche se emessa a luglio, rientrerà nello split payment in quanto si tratta di operazioni effettuate in un periodo (giugno 2025) in cui il regime è ancora applicabile per le operazioni effettuate nei confronti delle predette società quotate.
La modifica introdotta dal D.L. n. 84/2025 non intacca gli altri soggetti destinatari del regime di scissione dei pagamenti, per i quali è quindi necessario anche dopo il 30 giugno 2025, applicare le stesse regole già in essere alla predetta data.
Reverse charge
Il D.L. n. 84/2025 elimina i vincoli oggettivi previsti dalla precedente normativa (Legge n. 207/2024), che limitavano il reverse charge ai soli casi con prevalente impiego di manodopera presso il committente e utilizzo di beni strumentali riconducibili a quest’ultimo. Queste condizioni, di fatto inapplicabili alla maggioranza dei contratti di trasporto, vengono sostituite da un criterio universale:
- il meccanismo si applica ora a tutte le prestazioni di autotrasporto merci e logistica, indipendentemente dalle modalità operative o dalla struttura contrattuale;
- l’estensione include appalti, subappalti e affidamenti a consorziati, uniformando il trattamento fiscale lungo l’intera filiera.
In attesa del via libera europeo (previsto dall’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE), il Decreto istituisce un regime opzionale triennale:
- committente e prestatore possono concordare che il versamento IVA sia effettuato direttamente dal committente entro il giorno 16 del mese successivo alla fattura;
- il prestatore rimane solidalmente responsabile dell’imposta, senza possibilità di compensazione;
- i subappaltatori possono aderire autonomamente all’opzione, indipendentemente dalle scelte degli altri soggetti della filiera.
Il D.L. n. 84/2025 segna un passo decisivo verso un sistema IVA più robusto nel trasporto merci, sebbene la sua efficacia piena dipenda dalla ratifica comunitaria. Le imprese devono prepararsi a gestire il regime transitorio, valutando l’opzione in un’ottica di efficienza e riduzione del rischio.
