L’articolo 1, comma 725, Legge 199/2025 ha introdotto con decorrenza 15 giugno 2026 una nuova disposizione nel comma 1-ter dell’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, innovando la disciplina relativa alle verifiche che le pubbliche amministrazioni devono effettuare prima di disporre pagamenti a favore degli esercenti arti e professioni. Le Pubbliche Amministrazioni devono verificare dal 15 giugno 2026 se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, il pagamento a favore del professionista dovrà essere effettuato:
- in favore dell’agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- in favore del beneficiario nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito.
L’articolo 48-bis, comma 1-ter, D.P.R. 602/1973 non è applicabile ai professionisti che hanno in essere un piano di dilazione (non decaduto) ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 602/1973 e nemmeno nelle casistiche per le quali sono state presentate le istanze di rottamazione (non decaduta).
Ad oggi è stata pubblicata la circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026 che ha fornito i primi chiarimenti sulla procedura che le Pubbliche Amministrazioni adotteranno prima di effettuare i pagamenti:
- la verifica preventiva delle eventuali inadempienze derivanti da cartelle di pagamento viene effettuata per tutti i compensi da corrispondere agli esercenti arti e professioni, indipendentemente dall’importo, quindi anche per pagamenti inferiori a euro 5.000;
- la nuova norma interessa qualsiasi soggetto rientrante nella nozione di esercente arte o professione ai sensi dell’articolo 54, Tuir ed è indipendente dalla data di acquisizione delle prestazioni professionali.
Quindi, rientrano nella nuova disposizione normativa tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno in avanti, qualora siano verificate inadempienze, anche se riferiti a note pro-forma o fatture elettroniche emesse in data antecedente.
Si attende entro la data di entrata in vigore della disposizione anche la pubblicazione di una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle entrate, che chiarisca gli aspetti ancora dubbi relativi a tale disciplina.
Fonte: Euroconference
