L’Agenzia delle entrate Riscossione con Comunicato stampa del 23 giugno 2026 ha reso disponibili nella area riservata di ciascun contribuente le Comunicazioni delle somme dovute (con i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate), a seguito delle istanze presentate per la Rottamazione-quinquies. È stato reso disponibile un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate.
La comunicazione dell’AdeR fa seguito alle istanze che erano state presentate entro il 30 aprile 2026 con le quali i contribuenti interessati avevano richiesto, alternativamente, se:
- pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- oppure, pagare in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni), con interessi pari al tasso del 3% annuo.
La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento:
- della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, in caso di versamento richiesto in unica soluzione;
- di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano, in caso di versamento richiesto in forma rateale. In caso di decadenza dai benefici della Rottamazione-quinquies a seguito dei mancati versamenti indicati nelle casistiche a) o b), i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute e i carichi residui non saranno più rateizzabili ai sensi dell’art.19, D.P.R. n.602/1973.
Si ricorda alla gentile Clientela che finché i versamenti derivanti dalla Rottamazione-quinquies sono regolari:
- non possono essere avviate procedure esecutive e non possono essere proseguite procedure esecutive già avviate, salvo il caso si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- può essere rilasciato il DURC di cui all’art.54, D.L. 50/2017;
- non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti di cui all’art.31, D.L. 78/2010 e di cui all’art.37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006.
Fonte: Euroconference
