La recente risposta ad interpello n. 77 del 2026 affronta l’importante tematica dei presupposti necessari per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA. La normativa di riferimento è l’articolo 3, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, il quale stabilisce che i termini di decadenza per l’accertamento (sia in materia di IVA che di imposte dirette) sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. La fattispecie esaminata trae origine dal quesito di una società che intende effettuare pagamenti in denaro contante per l’acquisto di valori bollati per un importo superiore a 500 euro, i quali non sono accompagnati né da fattura elettronica né da corrispettivo telematico.
La società istante chiedeva se tale operazione rientrasse o meno nell’ambito di applicazione dell’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 e se, di conseguenza, tale esborso in contanti comportasse la perdita del beneficio della riduzione dei termini di accertamento. Nella propria soluzione interpretativa, il contribuente riteneva che l’acquisto in contanti di valori bollati non determinasse la decadenza dal beneficio, in quanto tale attività, essendo priva di rilevanza ai fini IVA, non si sarebbe potuta qualificare tecnicamente come “operazione” ai sensi della normativa in esame.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nel respingere la tesi del contribuente, ha fornito una lettura rigorosa ed estensiva della norma, precisando il corretto perimetro applicativo dei requisiti agevolativi.
Il concetto di “operazione” e la soglia dei 500 euro
In primo luogo, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che, ai fini della corretta individuazione delle “operazioni di ammontare superiore a 500 euro” da effettuare mediante pagamenti tracciabili, deve rientrare la totalità delle attività poste in essere dal soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, anche l’acquisto di valori bollati rientra a pieno titolo tra le “operazioni” rilevanti. L’Agenzia precisa, inoltre, che l’importo di 500 euro deve considerarsi comprensivo di eventuali imposte, oneri e altre voci, anche laddove questi non incidano sulla base imponibile dell’operazione stessa.
I tre requisiti cumulativi per mantenere l’agevolazione
Per poter usufruire della riduzione biennale dei termini di decadenza degli accertamenti, l’Agenzia ribadisce che i soggetti passivi IVA devono integrare contemporaneamente i seguenti tre requisiti:
- documentazione delle operazioni attive: tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) devono essere documentate tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. L’Agenzia sottolinea che la sola tracciabilità dei pagamenti, in assenza di tali modalità di documentazione, non è di per sé sufficiente per godere della riduzione dei termini. Anche i soggetti esonerati da tali obblighi di certificazione non possono avvalersi del beneficio, a meno che non vi ricorrano su base volontaria;
- tracciabilità dei pagamenti: è obbligatorio garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti (per le operazioni attive) ed effettuati (per tutte le operazioni di acquisto), qualora questi ultimi siano di ammontare superiore a 500 euro;
- comunicazione in dichiarazione: i contribuenti devono indicare obbligatoriamente nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione (rigo RS 136 nel modello Redditi 2026 PF e SP, e rigo RS 269 del modello Redditi 2026 SC). La mancata comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento. Inoltre, la riduzione non si applica qualora, nel periodo d’imposta, sia stato effettuato o ricevuto anche un solo pagamento con strumenti non tracciabili, in violazione delle prescrizioni.
Fonte: Euroconference
